Statuti

Nome - art. 1

Sotto il nome di RailValley - Associazione per l'innovazione in ambito ferroviario, è costituita un'associazione indipendente, apartitica e aconfessionale, ai sensi degli articoli 60 ss. del Codice civile svizzero.

Sede - art. 2

La sede dell'associazione è presso il suo presidente.

Scopo - art. 3

Scopo dell'associazione è quello di:

a)promuovere l'innovazione in ambito ferroviario ed in particolare l'uso del trasporto merci su rotaia;
b)ampliare le capacità di trasporto merci su ferrovia;
c)rendere competitivo il trasporto di merci su rotaia;
d)catturare e sviluppare l'interesse politico al trasporto su rotaia;
e)sostenere la creazione di imprese e lo sviluppo di progetti che usano tecnologie innovative in ambito ferroviario;
f)favorire una maggiore integrazione fra il trasporto ferroviario ed altri tipi di trasporto, segnatamente quello su quattro ruote;
g)collaborare con i diversi attori attivi in ambito ferroviario;

Attività - art. 4

L'associazione intende conseguire il suo scopo impegnandosi in particolare a:
a) creare un centro di competenza che favorisca l'impiego di nuove tecnologie in ambito ferroviario;
b) sostenere la ricerca e l'adozione di standard comuni;
c) sostenere le imprese che vogliono entrare ad operare in ambito ferroviario e trasporti collegati;
d)organizzare convegni e gruppi di lavoro;
e)informare;
f)sostenere finanziariamente le ditte che vogliono investire in mezzi di trasporto ferroviario di nuova creazione.

Soci - art. 5

Possono diventare soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e altri gruppi che perseguono obiettivi vicini agli scopi dell'associazione e che ne accettano gli statuti.
La qualità di socio si acquisisce mediante il versamento della quota sociale e si perde dopo il mancato versamento della stessa per il periodo di un anno. La quota sociale è comunque dovuta fino al termine dell'anno sociale.

Organi - art. 6

Gli organi dell'associazione sono:
a) Assemblea generale
b) Comitato
c) Ufficio presidenziale
d) Revisori dei conti
e) Consiglio consultivo

Assemblea generale - art. 7

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.
Essa riunisce tutti i soci.
Ogni socio ha diritto a un voto.
L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno.
L'assemblea generale straordinaria è convocata dal comitato esecutivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
L'assemblea viene convocata mediante lettera personale con almeno dieci giorni d'anticipo e con indicazione delle trattande.
L'assemblea generale delibera a maggioranza dei soci presenti.
Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, salvo nel caso in cui venga richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei soci presenti.
Le competenze dell'assemblea generale sono:
a) approvare il rapporto annuale del presidente
b) approvare i conti sociali
c) approvare il preventivo
d) nominare il presidente dell'associazione ed il vice-presidente che comporranno l'Ufficio presidenziale,
e) nominare i membri del Comitato
g) nominare il cassiere
h) nominare i revisori
i) nominare i soci onorari
m) modificare gli statuti
n) fissare la quota sociale
o) decidere lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale
Le proposte per eventuali candidature e modifiche statutarie devono essere presentate al segretariato almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Comitato art. 8

Il comitato viene designato dall'assemblea.
Il presidente e il vice-presidenze dell'Ufficio presidenziale ne fanno parte automaticamente.
Il Comitato viene convocato dall'Ufficio presidenziale o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei membri del Comitato
Il Comitato delibera a maggioranza dei membri presenti: in caso di parità il voto del presidente è decisivo, per le nomine decide la sorte.
La presidenza del Comitato spetta al Presidente dell'Ufficio presidenziale.
Tutti i membri del comitato esecutivo -tranne il presidente dell'Ufficio presidenziale - restano in carica 3 anni.

Il Comitato si compone al massimo di 11 membri.

Le competenze del comitato sono:
a) nominare un cassiere scelto al suo interno
b) se del caso nominare il personale stipendiato
c) sbrigare i lavori correnti
d) eseguire le decisioni prese dall'assemblea
e) assicurare la supervisione sull'attività del segretariato (i cui compiti sono definiti in un regolamento interno)
e) assicurare la supervisione sulla gestione finanziaria dell'associazione

Ufficio presidenziale - art. 9

L'ufficio presidenziale è composto dal presidente dell'associazione e da un vice-presidente.
Il presidente e il vice-presidente restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Competenze

Le competenze dell'ufficio presidenziale sono:
a) sorvegliare e coordinare l'attività del segretariato
b) convocare e preparare le riunioni del Comitato
d) rappresentare l'associazione verso l'esterno
e) diffondere le prese di posizione pubbliche.

Revisori dei conti - art. 10

L'assemblea generale nomina due revisori.
Essi restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
I revisori non possono essere membri del Comitato e dell'Ufficio presidenziale.
I revisori esaminano i conti sociali, controllano le esistenze patrimoniali e redigono il rapporto annuale di revisione che viene presentato all'assemblea generale per l'approvazione.

Segretariato - art. 11

Il personale assunto dall'associazione lavora sotto la diretta responsabilità dell'ufficio presidenziale.
Le condizioni di impiego sono fissate per contratto.
I compiti sono definiti in un mansionario.

Consiglio consultivo- art. 12

Fa parte del Consiglio consultivo ogni politico o personalità pubblica che condivide e promuove lo scopo dell'associazione.
Il Consiglio consultivo ha come scopo quello di sostenerne l'attività dell'associazione a livello politico ed imprenditoriale e di consigliare il Comitato e l'Ufficio presidenziale.
Il Comitato tiene a giorno l'elenco dei membri del Consiglio Consultivo.

Finanze - art. 13

Il finanziamento delle attività sociali avviene mediante:
a) le quote pagate dai soci
b) sovvenzioni
c) legati e donazioni
d) altre entrate
La gestione finanziaria dell'associazione è di competenza del comitato esecutivo.

Diritto di firma - art. 14

L'associazione è rappresentata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due di due membri dell'ufficio presidenziale o di un membro dell'ufficio presidenziale con il segretario generale o con il cassiere.

Esercizio sociale - art. 15

L'anno sociale corrisponde all'anno civile.
Il primo anno inizia dalla fondazione dell'associazione e si conclude al 31 dicembre 2010

Responsabilità - art. 16

Per gli impegni dell'associazione risponde unicamente il patrimonio sociale.
E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Scioglimento - art. 17

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea convocata a tale scopo alla presenza di almeno due terzi di tutti i soci.
Se questo quorum non è raggiunto una seconda assemblea, convocata nei termini statutari, potrà pronunciarsi a semplice maggioranza dei soci presenti. Il patrimonio verrà destinato, secondo decisione assembleare, a un altro ente con scopi analoghi.

Disposizioni finali - art. 18

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

 

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea costitutiva tenutasi a
Mendrisio il 3 aprile 2009

Gli articoli 1, 8 e 9 sono stati modificati il 25 ottobre 2012.